Art. 253 c.nav.Documenti per la pubblicita' di atti tra vivi

[1]Chi domanda la pubblicita' di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell'articolo 2658 del codice civile, e' sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente.

[2]La nota di trascrizione deve contenere:

  • 1)il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza delle parti;
  • 2)l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita' e la data del medesimo;
  • 3)il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
  • 4)gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
  • 5)l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art253 · fonte su Normattiva