Art. 249 c.nav. — Forma degli atti relativi alla proprieta' delle navi
[1]Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorita' consolare.
[2]Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva