Art. 271 c.nav. — Pubblicita' della dichiarazione
[1]La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalita'.
[2]Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
[3]Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della matricola.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva