Art. 273 c.nav. — Nomina di comandante della nave
L'armatore nomina il comandante della nave e puo' in ogni momento dispensarlo dal comando.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'armatore nomina il comandante della nave e puo' in ogni momento dispensarlo dal comando.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 877 — Nomina del comandante
L'esercente nomina il comandante dell'aeromobile e puo' in ogni momento dispensarlo dal comando.…
Art. 293 — Sostituzione del comandante in corso di navigazione
In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al …
Art. 490 — Capitano della nave
Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, ancorche' nominato dall'armatore o proprietario, si intende, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per cio' che concerne l'impiego della nave o galleggiante. Il capitano…
Art. 308 — Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze
Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l'armatore e' tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia…
Art. 274 — Responsabilita' dell'armatore
L'armatore e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e…
Art. 505 — Ricupero operato dal comandante della nave naufragata
Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni caso e' preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore. Il compenso del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art273 · fonte su Normattiva