Art. 505 c.nav.Ricupero operato dal comandante della nave naufragata

[1]Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni caso e' preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore.

[2]Il compenso del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, e' fissato, in mancanza di accordo con l'armatore, dall'autorita' indicata nell'articolo 502 o dall'autorita' consolare, in relazione al valore delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art505 · fonte su Normattiva