Art. 279 c.nav.
Pubblicita' dell'atto di costituzione
[1]L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonche', per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della societa'.
[2]La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
[3]Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita' prevalgono le risultanze della matricola.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva