Art. 255 c.nav.Esibizione dell'atto di nazionalita'

[1]Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicita', l'atto di nazionalita', per la prescritta annotazione.

[2]Tuttavia, quando la pubblicita' e' richiesta all'ufficio d'iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non e' possibile esibire all'ufficio stesso l'atto di nazionalita', l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne da' comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale e' diretta, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sull'atto di nazionalita'.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art255 · fonte su Normattiva