Art. 280 c.nav.Documenti per la pubblicita' dell'atto di costituzione

[1]Chi domanda la pubblicita' deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.

[2]La nota deve contenere:

  • a)il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza dei comproprietari;
  • b)gli elementi di individuazione della nave;
  • c)la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;
  • d)il nome e la paternita' del gerente e l'indicazione dei suoi poteri.

[3]Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresi' indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art280 · fonte su Normattiva