Art. 256 c.nav.
Esecuzione della pubblicita'
[1]L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicita' in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui e' stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli e' pervenuta.
[2]Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalita' a cura dell'autorita' predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorita' indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma dell'articolo 255.
[3]Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.
[4]Dell'adempimento delle formalita' suddette l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva