Art. 281 c.nav. — Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione
L'ufficio, al quale e' richiesta la pubblicita' della costituzione della societa' di armamento, provvede alla esecuzione delle formalita' indicate nell'articolo 256.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva