Art. 283 c.nav.Responsabilita' dei comproprietari

[1]Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali; ma la responsabilita' dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della societa' non puo' superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.

[2]Il debito complessivo della societa' di armamento puo' essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art283 · fonte su Normattiva