Art. 283 c.nav. — Responsabilita' dei comproprietari
[1]Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali; ma la responsabilita' dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della societa' non puo' superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.
[2]Il debito complessivo della societa' di armamento puo' essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva