Art. 284 c.nav.
Effetti della mancanza di pubblicita'
[1]In mancanza della pubblicita' prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.
[2]Le successive variazioni e lo scioglimento della societa', fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
[3]In mancanza della pubblicita' prescritta nell'articolo 282, il gerente e' personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva