Art. 288 c.nav.
Rappresentanza processuale del raccomandatario
Entro i limiti nei quali gli e' conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario puo' promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva