Art. 288 c.nav.Rappresentanza processuale del raccomandatario

Entro i limiti nei quali gli e' conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario puo' promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art288 · fonte su Normattiva