Art. 294 c.nav.Assunzione di comandante straniero all'estero

Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorita' consolare, il comando della nave puo' essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art294 · fonte su Normattiva