Art. 197 c.nav.Rimpatrio di cittadini italiani

[1]Nelle localita' estere ove non risieda un'autorita' consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

[2]Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorita' consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

[3]Il regolamento stabilisce i limiti e le modalita' relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art197 · fonte su Normattiva