Art. 297 c.nav. — Doveri del comandante prima della partenza
Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresi' accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva