Art. 347 — Stivaggio delle navi
L'autorita' marittima mercantile o quella consolare ha facolta' di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni. Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilita'. Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorita', marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti. Tali autorita', possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva