Art. 302 c.nav.Provvedimenti per la salvezza della spedizione

[1]Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli puo' procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.

[2]Se a tal fine e' necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.

[3]Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto e' possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui piu' utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art302 · fonte su Normattiva