Art. 302 c.nav. — Provvedimenti per la salvezza della spedizione
[1]Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli puo' procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.
[2]Se a tal fine e' necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.
[3]Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto e' possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui piu' utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva