Art. 300 c.nav.Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione

[1]Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo.

[2]A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel piu' vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessita', il comandante puo' impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art300 · fonte su Normattiva