Art. 311 c.nav. — Vendita della nave in caso di innavigabilita'
Il comandante non puo' vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente autorita' del luogo, accertata l'assoluta innavigabilita' della nave, puo' autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le modalita' della vendita.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva