Art. 319 c.nav.Assunzione di personale straniero all'estero

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[1]Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.

[2]In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 18 agosto 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art319 · fonte su Normattiva