Art. 319 c.nav. — Assunzione di personale straniero all'estero
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[1]Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.
[2]In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 18 agosto 2002 · versione 0 su Normattiva