Art. 327 c.nav. — Arruolamento per nave determinata o per piu' navi dello stesso armatore
[1]Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.
[2]Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su piu' di esse successivamente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva