Art. 327 c.nav.Arruolamento per nave determinata o per piu' navi dello stesso armatore

[1]Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.

[2]Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su piu' di esse successivamente.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art327 · fonte su Normattiva