Art. 351 c.nav.Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore

[1]In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore, e' dovuta all'arruolato una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

[2]Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermita' per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356. 31

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 maggio 1982, n. 297

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La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."

Testo vigente dal 1 giugno 1982, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art351 · fonte su Normattiva