Art. 348 c.nav.
Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto
[1]Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l'arruolato deve essere sbarcato.
[2]Nel caso previsto nell'articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell'ordinanza con la quale, a norma dell'articolo 655, e' disposta la vendita all'incanto; ovvero in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con il quale e' disposta la vendita della nave.
[3]Nel caso previsto nell'articolo 344, il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva