Art. 344 c.nav.
Presunzione di perdita della nave
Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva