Art. 344 c.nav. — Presunzione di perdita della nave
Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva