Art. 354 c.nav.
Indennita' nel caso di perdita presunta
[1]Se il contratto di arruolamento e' considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, e' dovuta:
- 1)nel caso di retribuzione a tempo, un'indennita' pari alla meta' della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilita';
- 2)nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennita' pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la meta' dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno.
[2]L'indennita' e' attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
[3]In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennita' e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva