Art. 382 c.nav.Scadenza del contratto

[1]Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato, ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave.

[2]Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art382 · fonte su Normattiva