Art. 395 c.nav.Prescrizione

[1]I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio e' a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio e' prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio e' a viaggio dalla fine del viaggio.

[2]Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si e' verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art395 · fonte su Normattiva