Art. 398 c.nav. — Cessione del diritto al trasporto
Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva