Art. 411 c.nav. — Trasporto del bagaglio registrato
[1]Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, e' tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
[2]Un esemplare del bollettino firmato dal vettore e' consegnato al passeggero.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva