Art. 40 c.nav.
Riduzione del canone
Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non e' dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista nel primo comma dell'articolo 44.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva