Art. 405 c.nav.
Interruzione del viaggio della nave
[1]Se il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
[2]Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva