Art. 405 c.nav.Interruzione del viaggio della nave

[1]Se il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

[2]Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art405 · fonte su Normattiva