Art. 408 c.nav. — Responsabilita' del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo
Il vettore e' responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva