Art. 408 c.nav.Responsabilita' del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo

Il vettore e' responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art408 · fonte su Normattiva