Art. 412 c.nav. — Responsabilita' del vettore pel bagaglio
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[1]Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di lire trecento per chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
[2]La perdita o le avarie devono essere fatte constare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
[3]Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva