Art. 441 c.nav.Luogo di ancoraggio o di ormeggio

[1]Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore puo' chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purche' si possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.

[2]Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave e' condotta a quello abituale. Nel caso in cui cio' non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell'interesse del caricatore.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art441 · fonte su Normattiva