Art. 64Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi

Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilita' di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti. In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti il porto.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art64 · fonte su Normattiva