Art. 45 c.nav. — Modifica o estinzione della concessione per cause naturali
[1]Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.
[2]Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva