Art. 426 c.nav. — Consegna delle bollette doganali
[1]All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore e' tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.
[2]Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna.
[3]Il vettore non e' tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva