Art. 426 c.nav.Consegna delle bollette doganali

[1]All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore e' tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.

[2]Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna.

[3]Il vettore non e' tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art426 · fonte su Normattiva