Art. 461 c.nav.
Data di consegna e data di caricazione
[1]Se nella polizza di carico non e' indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci.
[2]Se nella polizza ricevuto per l'imbarco non e' indicata la data di consegna, o nella polizza di carico non e' indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente,si presume quella di emissione della polizza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva