Art. 461 c.nav.Data di consegna e data di caricazione

[1]Se nella polizza di carico non e' indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci.

[2]Se nella polizza ricevuto per l'imbarco non e' indicata la data di consegna, o nella polizza di carico non e' indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente,si presume quella di emissione della polizza.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art461 · fonte su Normattiva