Art. 473 c.nav.Danni alla nave e al carico

[1]Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria e' valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioe' nel porto in cui viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo all'atto del provvedimento volontario.

[2]Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita; b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee.

[3]Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi della lettera c del precedente comma, e' determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche prima e' stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art473 · fonte su Normattiva