Art. 484 c.nav.
Urto per colpa comune
[1]Se la colpa e' comune a piu' navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravita' della propria colpa e dell'entita' delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento e' dovuto in parti uguali.
[2]Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva