Art. 484 c.nav.Urto per colpa comune

[1]Se la colpa e' comune a piu' navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravita' della propria colpa e dell'entita' delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento e' dovuto in parti uguali.

[2]Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art484 · fonte su Normattiva