Art. 510 c.nav.Diritti ed obblighi del ritrovatore

[1]Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento e' avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorita' marittima piu' vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all'autorita' predetta.

[2]Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento e' avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire di valore e alla ventesima per il sovrappiu', se il ritrovamento e' avvenuto in localita' del demanio marittimo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art510 · fonte su Normattiva