Art. 515 c.nav. — Assicurazione della nave
[1]L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresi' esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave.
[2]Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva