Art. 538 c.nav. — Indennita' per ricorso di terzi danneggiati da urto
Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell'articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva