Art. 519 c.nav. — Assicurazione del nolo da guadagnare
[1]L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per l'intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della nave.
[2]L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo.
[3]In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.
[4]All'assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione della nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva